Essenzialità dell’informazione
Guardate, io per lavoro ho a che fare con il Garante della privacy e le sue illuminate prescrizioni un giorno sì e l’altro pure – e più di una volta ho scritto quanto male penso del suo atteggiamento slegato dalla realtà. Quindi può essere che io sia prevenuto nei confronti di quest’organo. Ma il provvedimento emanato ieri, quello di cui parlano giornali, telegiornali e siti web è un campionario di vaghezza che raggiunge vertici sublimi. Quali sono i criteri che determinano se una condotta privata ha interesse pubblico o meno? In cosa consiste l’essenzialità dell’informazione? Cosa significa “tutela della sfera sessuale“? Io posso avere le mie opinioni al riguardo, e così possono averle Paolo Mieli e Maurizio Belpietro – ma come facciamo a confrontarle con quelle del professor Pizzetti, se non ce le spiega? E infatti, il box delle cronache di Corriere.it, in questo preciso momento, esattamente sotto l’articolo che parla del provvedimento del Garante ha questi link: Gli interrogatori, anche Montella ricattato con un video – Silvia Abbate: ceduto per 1000 euro – La Lodo: non usa cocaina. L’essenzialità dell’informazione, appunto.
Garante per la protezione dei dati personali, Corriere.it
March 17th, 2007 at 12:00
Nel Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, agli articoli 6 (Essenzialità dell’informazione, 8 (Tutela della dignità delle persone) e 11 (Tutela della sfera sessuale della persona)sono contenuti i criteri e le descrizioni del caso.
Ammetto che il Provvedimento emanato ieri l’altro, sia stato scritto con i piedi e senza tutti i riferimenti necessari ma Belpietro,Mieli and co,sanno benissimo di che si tratta :
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=487496
March 17th, 2007 at 13:04
Tiziana, il provvedimento che citi è, anch’esso, pieno della vaghezza sconfortante che rende la maggior parte dei provvedimenti del Garante (gestione Rodotà o Pizzetti poco cambia) costantemente soggetti a interpretazioni che fanno la ricchezza di centinaia di consulenti e studi legali, e che consentono a quasi chiunque di comportarsi sempre un po’ come gli pare.
March 17th, 2007 at 16:36
Capisco lo sconforto, ne’ voglio sostenere a spada tratta l’attività del garante, tuttavia non è semplice precisare una norma che tuteli contestualmente la libertà di chi scrive, quella di chi legge e quella di chi va a trans .Se è troppo astratta sorgono problemi d’interpretazione, se è troppo specifica e articolata, rischia di cadere in inauspicabili eccessi di regolazione.
Il caso di specie,(non conosco i tuoi ma non ho difficoltà a comprendere il disorientamento)non è poi un così grande rompicapo,connettendo norma e deontologia professionale si sarebbero evitati dubbi.Semplicemente si è preferito dare spazio all’amore per la notizia.Almeno per stavolta credo che la vaghezza non c’entri.
March 17th, 2007 at 17:26
Delle due l’una: o la connessione tra norma e deontologia professionale era già chiara, e allora un nuovo provvedimento era inutile e al suo posto avremmo dovuto semplicemente avere la sanzione di comportamenti scorretti (il che non è avvenuto), oppure questa connessione era – appunto – così vaga che il Garante ha ritenuto di dover mettere una pezza con una nuova chiarificazione. Che, secondo me, non chiarisce nulla. Ma magari mi sbaglio.
March 17th, 2007 at 20:31
Tutte e due :
Quella del 29 luglio 1998 è la Normativa
Quello del 15 marzo 2006 è il Divieto (Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza – 15 marzo 2007)
Taccio per sempre